(a cura di Francesca Lagoteta)
Rischia grosso, da oggi, chi non paga l’assegno di divorzio. E’ entrato in vigore, infatti, l’articolo 570 bis del codice penale , che estende a chi non paga le somme dovute le pene previste dall’articolo 570 sulla ‘Violazione degli obblighi di assistenza familiare’ e cioè la reclusione fino a un anno o la multa fino a 1.032 euro.
L’articolo 570 bis, da oggi in vigore, recita: “Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.